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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 2002

Capo II
Conferimento agli enti pubblici delle procedure espropriative per opere di competenza regionale
Art. 6
Attività conferite
1. Le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza regionale sono conferite ai Comuni, fatte salve le ipotesi in cui la legislazione regionale attribuisca specificatamente alle Province o ad altri enti pubblici la realizzazione delle opere.
2. Ai Comuni sono conferite le funzioni espropriative relative alle opere di difesa del suolo e di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica, comprese le opere di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).
3. Gli enti pubblici esercitano le funzioni conferite attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma 4.
4. I provvedimenti adottati dai Comuni e dagli altri enti pubblici sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicati all'ufficio regionale.
Art. 7
Poteri sostitutivi
1. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

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