Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 giugno 2003 n. 10

Art. 1
Oggetto e finalità della legge
1. La presente legge persegue l'obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione Sito esterno.
2. A tal fine la presente legge detta disposizioni in merito alle competenze relative alle funzioni espropriative, alla fase di apposizione del vincolo espropriativo, agli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità e alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Espandi Indice