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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 giugno 2003 n. 10

Capo II

(modificato capo II del titoloII da art. 18 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Procedure espropriative per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica
Art. 6
Attività conferite
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6- bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.
Art. 6-bis

(articolo aggiunto da art. 20 L.R. 3 giugno 2003 n.10 )

Opere di difesa del suolo e di bonifica
1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.
Art. 7

(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Poteri sostitutivi
1. Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

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