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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 giugno 2003 n. 10

L.R. 24 marzo 2004 n. 6

L.R. 6 luglio 2009 n. 6

Capo II

(modificato capo II del titolo II da art. 18 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Procedure espropriative per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica
Art. 6
Attività conferite
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.
Art. 6-bis

(articolo aggiunto da art. 20 L.R. 3 giugno 2003 n.10)

Opere di difesa del suolo e di bonifica
1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.
Art. 7 (1)

(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Poteri sostitutivi
1. Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6 bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

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