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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Titolo VI
NORME FINALI
Art. 26
Norme transitorie
1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della l.r. 20/2000, ogni richiamo previsto dalla presente legge:
a) al PSC e al POC, deve intendersi riferito al PRG, e sue varianti vigenti, previsto dalla previgente l.r. 47/1978;
b) al PUA, deve intendersi riferito agli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 15, comma 3 e dall'articolo 17, comma 5.
3. I procedimenti amministrativi che comportano apposizione del vincolo espropriativo o dichiarazione di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo la legislazione previgente.
4. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 27

(abrogati commi 2, 3 e 4 da art. 27 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Occupazione per motivi d'urgenza
1. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere comporta altresì l'indifferibilità e l'urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla legislazione previgente.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici
1. abrogato
Art. 29
1.
Il comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 20/2000 è sostituito dal seguente:
"7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma 3. " .
2.
Il comma 12 dell'articolo 30 della L.R. 20/2000 è sostituito dal seguente:
"12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC." .
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 20/2000 è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.".
4.
Il comma 12 dell'articolo 27 della L.R. 20/2000 è sostituto dal seguente:
"12. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 2. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione provinciale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.".
5.
Il comma 12 dell'articolo 32 della L.R. 20/2000 è sostituto dal seguente:
"12. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.".
6.
Il comma 2 dell'articolo 33 della L.R. 20/2000 è sostituto dal seguente:
"2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.".
7.
Il comma 8 dell'articolo 34 della L.R. 20/2000 è sostituto dal seguente:
"8. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.".
8.
Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della L.R. 20/2000 sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Copia integrale del piano approvato è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi del comma 4-bis. " .
Art. 30
Modifiche alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)
1.
Dopo l'articolo 2 della L.R. 10/1993, è inserito il seguente articolo:
"Art. 2-bis
Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo
1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo.
2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione che definiscono i corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) e dall'articolo A-23 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), il soggetto interessato, ai fini della predisposizione del progetto definitivo, può richiedere alla Provincia parere preventivo in merito alla conformità del progetto preliminare degli impianti e delle linee da realizzare con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. La Provincia si pronuncia, sentito il Comune interessato, allo stato degli atti in possesso e senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento autorizzatorio, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. L'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano operativo comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano regolatore generale (PRG).
4. Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predispone, assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla variazione del piano ed integra la relazione di cui all'articolo 2, comma 7 con riguardo agli effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale e alle eventuali misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.
5. L'autorizzazione non comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, salvo quanto previsto dall'articolo 4-bis.".
2.
L'articolo 3 della L.R. 10/1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta dei pareri di cui al comma 3, sono presentati alla Provincia, che provvede al deposito presso la propria sede e alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Qualora, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, il rilascio dell'autorizzazione comporti variante al POC o, in via transitoria, al PRG, l'avviso dell'avvenuto deposito deve specificare che il provvedimento autorizzatorio è dotato di tale efficacia. Nel medesimo caso l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di espropri. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.
2. Il deposito ha una durata di venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni i titolari di interessi pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonché i soggetti interessati dai vincoli espropriativi.
3. Entro il termine per la presentazione delle osservazioni sono presentati alla Provincia i pareri previsti dagli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) espresse sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 4. Trascorso tale termine, la Provincia convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i pareri e le valutazioni mancanti.
4. La Provincia verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora l'impianto da realizzare non risulti conforme al POC o, in via transitoria, al PRG, la Provincia acquisisce le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante, anche nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3.
5. La Provincia, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai sensi del comma 2 dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi e tiene conto delle altre osservazioni presentate.
6. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito di cui al comma 1. " .
3.
Dopo l'articolo 4 della L.R. 10/1993 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 4-bis
Procedure espropriative per opere soggette ad autorizzazione
1. Nella domanda di autorizzazione, l'interessato può richiedere alla Provincia la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere.
2. A tal fine il soggetto richiedente deve predisporre e presentare, assieme alla domanda di autorizzazione, un elaborato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare, nonché eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente.
3. Nell'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 3, comma 1 è necessario altresì richiamare che è stato depositato l'elaborato di cui al comma 2 del presente articolo, specificare che il rilascio dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere ed indicare il nominativo del responsabile del procedimento.
4. L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa l'avvio del procedimento di autorizzazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.
5. La Provincia, al fine della dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai proprietari nonché da coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dalla procedura espropriativa.
6. La dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere può essere richiesta alla Provincia anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione. In tale ipotesi trova applicazione il procedimento disciplinato dalla legge regionale in materia di espropri per il procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità.
7. Le spese per le comunicazioni di cui al comma 4 sono a carico del richiedente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere e, nel caso di cui al comma 1, si aggiungono alle spese di istruttoria di cui all'articolo 2, comma 8. " .
4.
L'articolo 5 della L.R. 10/1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Procedure espropriative per opere non soggette ad autorizzazione
1. Per le linee e gli impianti di cui all'articolo 2, comma 2 e comma 3, lettera a), l'interessato può richiedere al Comune, sulla base del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere.
2. Ai fini del rilascio della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia di espropri per l'approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità.
3. Qualora le linee e gli impianti di cui al comma 1 non risultino conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia di espropri relativa all'approvazione del progetto definitivo non conforme alle previsioni urbanistiche. " .
Art. 31
1.
Ai commi 5 e 6 dell'articolo 46 della L.R. 31/2002, le parole
"comma 3"
sono sostituite dalle seguenti:
"comma 4" .
2.
All'articolo 49, comma 1, lettera c), della L.R. 31/2002, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
", ad eccezione dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 6".
3. Conseguentemente l'articolo 3 della L.R. 46/1988 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), come modificato dall'articolo 15 della L.R. 6/1995 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), e il comma 1 dell'articolo 6 della medesima L.R. 46/1988 continuano a trovare applicazione.
Art. 32
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle già esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 33
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del titolo II del d.p.r. 327/2001 Sito esterno:
a) l'intero capo II;
b) gli articoli 12, 16, commi da 1 a 8, 17, 19 e 41.
2. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 Sito esterno ogni riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella presente legge, deve intendersi riferito alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 34
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonché disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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