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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Art. 26
Norme transitorie
1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della l.r. 20/2000, ogni richiamo previsto dalla presente legge:
a) al PSC e al POC, deve intendersi riferito al PRG, e sue varianti vigenti, previsto dalla previgente l.r. 47/1978;
b) al PUA, deve intendersi riferito agli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 15, comma 3 e dall'articolo 17, comma 5.
3. I procedimenti amministrativi che comportano apposizione del vincolo espropriativo o dichiarazione di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo la legislazione previgente.
4. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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