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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Art. 31
1.
Ai commi 5 e 6 dell'articolo 46 della L.R. 31/2002, le parole
"comma 3"
sono sostituite dalle seguenti:
"comma 4" .
2.
All'articolo 49, comma 1, lettera c), della L.R. 31/2002, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
", ad eccezione dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 6".
3. Conseguentemente l'articolo 3 della L.R. 46/1988 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), come modificato dall'articolo 15 della L.R. 6/1995 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), e il comma 1 dell'articolo 6 della medesima L.R. 46/1988 continuano a trovare applicazione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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