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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Titolo V
EDIFICABILITÀ LEGALE E DI FATTO E COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONEDEL VALORE AGRICOLO MEDIO
Capo I
Edificabilità legale e di fatto
Art. 20
Edificabilità legale
1. Ai fini della determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSC ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della l.r. 20/2000 e nelle aree cui è riconosciuta dalle previsioni del POC.
2. Per i Comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), approvato ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), l'edificabilità legale è riconosciuta:
a) alle aree inserite all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
b) alle aree ricadenti nei perimetri degli strumenti urbanistico-attuativi vigenti;
c) alle aree interessate dalle previsioni del programma pluriennale di attuazione, per i Comuni dotati di tale strumento.
Art. 21
Inedificabilità assoluta
1. Sono prive di edificabilità legale le aree per le quali il PSC, ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale o settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilità assoluta per la sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 20/2000.
2. Sono altresì prive di edificabilità legale le aree non rientranti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal PSC ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della l.r. 20/2000, nonché gli ambiti compresi all'interno dei suddetti perimetri la cui trasformazione è subordinata alla realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 20/2000.
Art. 22(2)
Edificabilità di fatto
1. Ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'articolo 20, un'area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando sono già presenti o in corso di realizzazione, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Con apposita direttiva la Regione può integrare e specificare i criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto delle aree.
Art. 23
Misure compensative in sede di accordo di cessione
1. Ferma restando la possibilità di attuare le misure compensative di cui all'articolo 30, comma 11, della l.r. 20/2000, il Comune ed il privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi dell'articolo 45 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, in cui a fronte della cessione delle aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in luogo del prezzo del bene, la facoltà di edificare su aree diverse di proprietà comunale o di terzi già destinate all'edificazione dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso Comune e i soggetti interessati.
Capo II
Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio
Art. 24

(abrogata lett. c) e modificate lett. e) e f) del comma 2, aggiunto comma 3-bis da art. 25 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Commissioni provinciali
1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la Regione istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è composta:
a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o da un suo delegato;
c) abrogata
d) dal Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia ...;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Con apposito regolamento la Provincia disciplina, in particolare, la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione, e integra il numero degli esperti fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie professionali.
3-bis Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le funzioni di cui all'articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.
Art. 25

(modificata lett. a) comma 2 da art. 26 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Competenze
1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:
a) esprime, ove richiesto, il parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
b) determina l'indennità definitiva e quella urgente di espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di arbitraggio di cui all'articolo 21 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno;
c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene;
d) determina l'indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo;
e) esercita i compiti già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in caso di abusi edilizi.
3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5.
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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