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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Art. 12

(modificati commi 2, 4 lett. a), 5, 6 da art. 22 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche
1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli strumenti urbanistici.
2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC), l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione trasmette il progetto preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto disposto dall'articolo 32 della l.r. 20/2000.
3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli elaborati relativi alla variazione del PSC, nonché gli elementi che consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.
4. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante apposizione del vincolo espropriativo, qualora:
a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai sensi del comma 2 dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, presentino i contenuti necessari per l'approvazione del POC o di variante specifica allo stesso;
b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dall'articolo 34, comma 3 della l.r. 20/2000;
c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione previste dall'articolo 34, commi 2 e 5 della l.r. 20/2000;
d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della presente legge.
5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal PSC ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo stesso. Il piano è approvato secondo le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall'articolo 10 della presente legge.
6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In tale caso il POC o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall'articolo 17 della presente legge.
7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresì applicazione qualora l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorità espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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