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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 14
Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi
1. Ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia sono concessi i contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia ripartiti secondo le seguenti modalità:
a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;
b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle garanzie, riguardanti interventi nel campo del turismo, in essere alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.
2. La ripartizione dei contributi concessi ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 2 è effettuata secondo le seguenti modalità:
a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;
b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo dei finanziamenti, riguardanti interventi nel campo del turismo, effettivamente erogati e in essere nel corso dell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.
3. I contributi concessi ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia ai sensi dell'articolo 12 sono destinati a soci e consorziati, per la realizzazione di interventi, non iniziati o iniziati da non oltre dodici mesi, previsti nell'ambito dei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 e dovranno essere assegnati con atti formali.
4. L'assegnazione dei contributi previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 2 agli operatori del settore turismo dovrà rispettare tempi, i modi e le disposizioni previste nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme non impiegate nei termini i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.
5. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai Consorzi fidi e alle Cooperative di Garanzia devono essere destinati prioritariamente all'incremento del Fondo di garanzia finanziato. A titolo di contributo alle spese di gestione degli organismi stessi, può essere utilizzata una quota dell'importo complessivo di tali interessi, definita nell'ambito dei criteri applicativi di cui all'articolo 3, comma 2.

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