LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 2
Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
1.
Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge, sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE serie
L 10 del 13 gennaio 2001
e al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla GUCE serie
L 10 del 13 gennaio 2001
.


2.
Non possono essere concessi singoli aiuti di importo superiore alle soglie definite dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.
3.
Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si intende l'impresa così definita dalla Commissione europea.