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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo:
a) imprese singole o associate;
b) enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti pubblici;
c) associazioni e persone giuridiche private a carattere non commerciale di cui al titolo II del libro I del codice civile, dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2;
d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche, con i limiti e le indicazioni previste in apposito regolamento, per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6.

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