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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Titolo III
PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI
Art. 11

(prima aggiunto comma 3 bis. da art. 4 L.R. 29 maggio 2020, n. 1, poi aggiunto comma 3 ter da art. 18 L.R. 31 luglio 2020, n. 3, infine sostituito comma 3 bis da art. 12 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Progetti finalizzati e progetti innovativi
1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di "progetti finalizzati" e la realizzazione di "progetti innovativi" .
2. I "progetti finalizzati" sono incentivati con la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1. Il contributo, qualora riguardi imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, è concesso in regime "de minimis", nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo.
3. La Regione può altresì realizzare direttamente, anche mediante l'ausilio di soggetti esterni, "progetti innovativi" aventi carattere di sperimentalità ed innovazione per il settore turistico.
3 bis. Al fine di sostenere, promuovere e rilanciare settori turistici strategici a seguito di gravi eventi legati ai fattori climatici che interessino il territorio regionale o parte di esso, la Regione può concedere alle imprese che operano in tali settori contributi a fondo perduto per progetti di qualificazione e innovazione delle strutture e dei servizi o in forma di ristori per le perdite di reddito subite a causa dei predetti eventi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definisce le tipologie di interventi ammessi a finanziamento e individua le categorie di imprese beneficiarie, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3 ter. Al fine di riconoscere il prezioso impegno fornito dal personale sanitario proveniente da fuori Regione che ha prestato servizio presso la regione Emilia-Romagna per l'assistenza nella fase di emergenza Covid-19, come risultante dagli elenchi della Direzione generale Cura della persona salute e welfare, la Regione concede a ciascun soggetto un contributo "bonus una tantum" pari a 350,00 euro da utilizzarsi per sostenere il costo di alloggio proprio per il periodo massimo di una settimana presso le strutture ricettive del territorio regionale che abbiano dato la propria disponibilità, impegnandosi a scontare dai costi di alloggio detto bonus ed altresì a scontare equivalente cifra a proprio carico per una persona di accompagnamento. Il bonus sarà corrisposto ai predetti beneficiari, mediante rimborso alle strutture ricettive aderenti che abbiano ospitato il personale sanitario in esame a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante i pernottamenti ed i costi, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nel limite complessivo di euro 90.000,00 nell'esercizio finanziario 2020.

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