LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 14 maggio 2002
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove interventi finalizzati:
a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese, in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica.
2. In attuazione del comma 2 dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della presente legge tutti i propri interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 13 maggio 1993 n. 25.
3. Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la normativa regionale in materia di formazione professionale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) ricerca fondamentale, l'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche;
b) ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata come "ricerca industriale", la ricerca pianificata, applicazioni sperimentali a fine di testaggio o indagini tematiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e medio periodo, ricerca orientata alla sostenibilità ambientale, nei cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle produzioni e nei consumi energetici;
c) attività di sviluppo precompetitivo, la traduzione del risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi; tale attività non comprende le modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;
d) innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, d'approvvigionamento e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro nonché nella connessa qualificazione dei lavoratori;
e) trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche;
f) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonché funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico;
g) centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico.