LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 14 maggio 2002
Titolo III
INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 7
Tipologie di finanziamenti ammissibili
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.
Art. 8
Soggetti ammissibili
1. Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:
a) imprese che esercitano l'attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma primo dell'art. 2195 c.c., nonché imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
b) centri di ricerca dotati di personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alla lettera a);
c) consorzi e società consortili comunque costituiti da soggetti ricompresi in una o più delle lettere precedenti;
d) società di servizi alle imprese, studi o società professionali aventi come finalità la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa;
e) Università ed enti di ricerca pubblici e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
f) consorzi e società consortili costituiti da Università ed enti di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;
g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in società finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico.
2. I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione nel territorio regionale.
Art. 9
Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio
1. La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3 e per il monitoraggio dei risultati conseguiti. Detto Comitato opera attivando una rete di valutatori, secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da esaminare e sono incaricati dal Direttore generale competente per materia.
2. Il Comitato formula, anche sulla base delle attività svolte, proposte alla Giunta regionale ai fini della stesura dei programmi di cui all'art. 3.
3. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.
Art. 10
Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico
1. È istituito il Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse finanziarie per gli interventi indicati nel Programma di cui all'art. 3, integrato con il Fondo Unico Regionale per le attività produttive industriali istituito ai sensi dell'art. 53 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.