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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Art. 7

(aggiunto comma 1 bis dall'a Sito esternort. 38 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)

Tipologie di finanziamenti ammissibili
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.
1 bis La Regione può altresì realizzare progetti di iniziativa diretta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali).

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