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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Art. 8
Soggetti ammissibili
1. Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:
a) imprese che esercitano l'attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma primo dell'art. 2195 c.c., nonché imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
b) centri di ricerca dotati di personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alla lettera a);
c) consorzi e società consortili comunque costituiti da soggetti ricompresi in una o più delle lettere precedenti;
d) società di servizi alle imprese, studi o società professionali aventi come finalità la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa;
e) Università ed enti di ricerca pubblici e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
f) consorzi e società consortili costituiti da Università ed enti di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;
g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in società finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico.
2. I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione nel territorio regionale.

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