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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Titolo IV
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI
Art. 11

(modificati comma 7 nonchè alinea e lett. c) del comma 8 dall'a Sito esternort. 38 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)

Azioni comuni delle Università e degli enti pubblici di ricerca
1. Per le finalità specificate all'articolo 6, comma 3, della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla società consortile a responsabilità limitata ASTER cui partecipano le Università ed enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.
2. A tal fine la Regione è autorizzata ad acquistare quote sociali di detta società fino ad un valore massimo di 250.000 euro.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto o l'atto costitutivo della società conferiscano alla Regione la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione nonché il Presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 c.c.;
b) che la società abbia uno scopo sociale compatibile con le attività di cui al comma 1;
c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle Università pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 c.c., con le modalità previste dallo statuto della società.
5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
6. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
7. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la società consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate nel comma 3 dell'art. 6, nonché apposite convenzioni per le attività di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.
8. Le convenzioni disciplinano:
a) le modalità e procedure di conferimento alla società consortile dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che la società potrà svolgere;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione delle convenzioni.

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