LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le finalità di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma triennale per le Attività Produttive di cui all'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La Giunta, sulla base del Programma approvato dal Consiglio regionale approva un Programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione, nonché i soggetti ammissibili di cui all'articolo 8.