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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

Art. 4
Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica
1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno di attività imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi rivolte a:
a) attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto;
b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico, come definiti all'art. 2;
c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, Università, centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;
d) l'elaborazione di studi di fattibilità per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
2. Dette azioni prevedono altresì la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico mediante:
a) la concessione di contributi a programmi per la promozione di attività imprenditoriali o professionali attuati da Università, enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a spese per borse di ricerca;
b) la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento;
c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all'intervento in dette imprese.

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