LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche
1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche in specifici ambiti promossi da Università, enti di ricerca, o richieste da imprese in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese, presenti nella regione Emilia-Romagna, mediante:
a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed enti di ricerca, con le imprese o loro associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli enti accreditati per la formazione professionale;
b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
c) programmi per favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 .