LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico di cui all'art. 10, nonché dalle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
2. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla società di cui all'art. 11 si fa fronte mediante l'istituzione di apposita Unità previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, e per gli oneri derivanti dal finanziamento delle attività ad essa affidate dalla Regione, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.
Art. 13
Disposizione transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui all'art. 3, è approvato come integrazione del Programma triennale per le Attività Produttive previsto dall'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999.
2. In sede di prima applicazione della presente legge l'accordo di cui al comma 3 dell'art. 6 è costituito dall'accordo sottoscritto in data 19 febbraio 2001 fra l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Parma, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Ente Nazionale Energie Alternative (ENEA), la Regione Emilia-Romagna, la società ERVET s.p.a., aperto alla sottoscrizione delle altre Università.
Art. 14
Abrogazioni
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 sono abrogate le lettere e) ed f) dell'art. 3 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 recante "Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET".