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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

Titolo II
PROGRAMMA REGIONALE
Art. 3
Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le finalità di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma triennale per le Attività Produttive di cui all'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La Giunta, sulla base del Programma approvato dal Consiglio regionale approva un Programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione, nonché i soggetti ammissibili di cui all'articolo 8.
Art. 4
Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica
1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno di attività imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi rivolte a:
a) attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto;
b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico, come definiti all'art. 2;
c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, Università, centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;
d) l'elaborazione di studi di fattibilità per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
2. Dette azioni prevedono altresì la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico mediante:
a) la concessione di contributi a programmi per la promozione di attività imprenditoriali o professionali attuati da Università, enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a spese per borse di ricerca;
b) la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento;
c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all'intervento in dette imprese.
Art. 5
Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche
1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche in specifici ambiti promossi da Università, enti di ricerca, o richieste da imprese in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese, presenti nella regione Emilia-Romagna, mediante:
a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed enti di ricerca, con le imprese o loro associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli enti accreditati per la formazione professionale;
b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
c) programmi per favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 Sito esterno.
Art. 6
Sviluppo di rete
1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, prevedono in particolare lo sviluppo nel territorio regionale di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico" o "Centri per l'innovazione"; la Giunta regionale stabilisce con successivo atto i requisiti di tali Laboratori o Centri per l'accesso alle agevolazioni regionali.
2. Dette azioni prevedono il sostegno a progetti promossi dai laboratori o centri di ricerca per la ricerca industriale o lo sviluppo precompetitivo, nonché per il trasferimento o la diffusione di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese, singole o associate, associazioni di imprese o altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
3. Dette azioni prevedono altresì la promozione, tramite un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, le Università e gli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, di azioni comuni, di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Università e negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Università e negli enti di cui al comma 3 da parte delle imprese;
c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;
d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche;
e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da Università o altri enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese.

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