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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Titolo IV
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI
Art. 11

(modificati comma 7, alinea e lett. c) comma 8 dall'art. 38 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, modificati ancora commi 1,7, aggiunto comma 7 bis e modificata lett. a) comma 8 da art. 49 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4, poi modificato ancora comma 1, sostituita lett. c) e aggiunta lett. c bis) comma 3 da art. 38 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, infine modificato comma 4 e sostituito comma 8 da art. 3 L.R. 30 aprile 2015 n. 2)

Azioni comuni delle Università e degli enti pubblici di ricerca
1. Per le finalità specificate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 del proprio Statuto, alla società consortile per azioni ASTER cui partecipano le Università ed enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.
2. A tal fine la Regione è autorizzata ad acquistare quote sociali di detta società fino ad un valore massimo di 250.000 euro.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto o l'atto costitutivo della società conferiscano alla Regione la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione nonché il Presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 c.c.;
b) che la società abbia uno scopo sociale compatibile con le attività di cui al comma 1;
c) che la società sia a totale capitale pubblico, con vincolo della partecipazione societaria maggioritaria della Regione Emilia-Romagna, delle Università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro associazioni, con esclusione di soggetti privati;
c bis) che la Regione e gli altri enti pubblici soci svolgano sull'attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con le modalità e i termini stabiliti dallo statuto sociale e dalle convenzioni di cui ai commi 7, 7 bis e 8.
4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere il contributo di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 c.c., con le modalità previste dallo statuto della società.
5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
6. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
7. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la società consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate negli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché apposite convenzioni per le attività di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.
7 bis. Per l'attuazione di interventi e misure contemplati da programmi regionali o da accordi di programma sottoscritti tra Regione, Università ed enti pubblici di ricerca, è autorizzata la costituzione, anche attraverso scissioni da ASTER, di società a prevalente capitale pubblico ed aventi come scopo la gestione di infrastrutture dedicate alla ricerca e finalizzate alla realizzazione di reti di alta tecnologia denominate "Tecnopoli". Alle società possono partecipare altri enti, fermo restando che in ogni caso la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. La Regione può altresì partecipare alle società regionali attraverso il conferimento di beni regionali; conferire alle medesime, previa apposita concessione amministrativa, l'uso di beni appartenenti al patrimonio regionale; cedere, anche a titolo gratuito, a favore delle suddette società, diritti reali quali l'uso, l'usufrutto, la superficie. Gli organi delle società sono costituiti secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dal comma 3 del presente articolo.
8. Le convenzioni disciplinano:
a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7 bis potranno svolgere;
b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo ai fini del controllo analogo.

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