LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 5
Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche
1.
Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche in specifici ambiti promossi da Università, enti di ricerca, o richieste da imprese in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese, presenti nella regione Emilia-Romagna, mediante:
a)
il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed enti di ricerca, con le imprese o loro associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli enti accreditati per la formazione professionale;
b)
l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
c)
programmi per favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese, secondo quanto previsto dall'
art. 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297
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