Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 1

(Prima modificato alinea del comma 1 dall' art. 38 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, in seguito modificata lett. c) comma 1 da art. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Finalità della legge
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall' art. 117, comma terzo della Costituzione Sito esterno ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell' art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno e dell' art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove e può realizzare, anche direttamente, interventi finalizzati:
a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese, in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica , per l’attuazione della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196.
2. In attuazione del comma 2 dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della presente legge tutti i propri interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 13 maggio 1993 n. 25.
3. Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la normativa regionale in materia di formazione professionale.

Espandi Indice