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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 9

(prima modificato comma 1 dall' art. 38 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, poi modificato comma 3 da art. 38 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, in seguito modificato comma 3 da art. 23 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio
1. La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3 e per il monitoraggio dei risultati conseguiti. Detto Comitato opera attivando una rete di valutatori, secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da esaminare ....
2. Il Comitato formula, anche sulla base delle attività svolte, proposte alla Giunta regionale ai fini della stesura dei programmi di cui all'art. 3.
3. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi e ai programmi di attività di ART-ER soc. cons. p.a.

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