LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 7
Vigilanza
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963 , le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione, le Province o i Comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.
3. La Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione.
4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 .