LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Finalità e principi generali
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Funzioni delle Province e dei Comuni
Art. 4 - Direttive
Art. 5 - Organismi di concertazione e di consultazione
Art. 6 - Revoca e decadenza della concessione
Art. 7 - Vigilanza
Art. 7 bis. - Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica
Art. 8 - Ricorso gerarchico
Art. 9 - Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato
Art. 10 - Norme transitorie
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e principi generali
1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all'art. 117 della Costituzione , l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle Regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed ai seguenti specifici principi:
a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione ;
b) semplificazione dell'azione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
e) accessibilità ai beni del demanio marittimo ed al mare territoriale e loro fruibilità;
f) salvaguardia e tutela dell'ambiente.
3. L'attività della Regione Emilia-Romagna è, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche.
4. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche.
5. Resta salva la disciplina delle funzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa.
6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i principi e le disposizioni della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nonché le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.
Art. 2
(aggiunta lettera d bis) comma 1 da art. 30 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)
Funzioni della Regione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di:
a) programmazione ed indirizzo generale;
b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli enti locali;
c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;
d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;
d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica;
e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a).
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo. Le direttive disciplinano gli usi turistico- ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dette direttive sono approvate previo parere della competente autorità marittima, degli Enti locali interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi nonché delle Associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle Associazioni ambientaliste e degli Enti parco territorialmente interessati e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L.5 ottobre 1993, n. 400 , convertito con modificazioni dalla L.4 dicembre 1993, n. 494 .
3. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3.
4. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti i porti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3.
5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni amministrative inerenti ai beni oggetto della presente legge non espressamente attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 3.
Art. 3
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.
2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC) avente ad oggetto la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.
3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
b) pulizia degli arenili;
c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale;
d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente. Le Province e i Comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.
5. Qualora la Provincia o il Comune richiedano la concessione relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano autorità concedente ai sensi del presente articolo, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale deve essere presentata la domanda.
Art. 4
Direttive
1. Le direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'art. 2 sono finalizzate a:
a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini;
b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive;
d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari;
e) garantire la continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico-boscoso, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime;
f) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
g) regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;
h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.
2. Sentiti i Comuni interessati, la Regione individua, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, previo accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica.
3. Le direttive vincolanti di cui al comma 3 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonché l'armonizzazione delle azioni, dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale.
4. Le direttive vincolanti di cui al comma 4 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1, quelle di favorire lo sviluppo delle attività volte a conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale.
5. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi.
Art. 5
(modificato comma 4 da art. 36 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)
Organismi di concertazione e di consultazione
1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione delle direttive e dei provvedimenti regionali concernenti le funzioni inerenti alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da rappresentanti della Regione e delle Amministrazioni locali costiere. La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato.
2. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con gli altri soggetti interessati alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto dalle categorie economiche, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste riconosciute. La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato.
3. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con le istituzioni, gli enti locali e le associazioni della pesca e dell'acquacoltura interessate alle direttive di cui all'art. 2, comma 3 ed ai provvedimenti regionali previsti dalla presente legge attraverso i comitati composti da rappresentanti di detti Enti ed Associazioni istituiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione svolge, direttamente ovvero mediante strutture regionali decentrate, le seguenti funzioni:
a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;
b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale ai fini delle attività di pesca, di acquacoltura, nonché di tutela ed incremento delle risorse alieutiche;
c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli ambiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;
d) supporto e consulenza ai Comuni e alle Province costiere per l'esercizio dell'attività amministrativa attribuita.
Art. 6
Revoca e decadenza della concessione
1. La Regione, le Province o i Comuni competenti al rilascio della concessione possono:
a) revocarla in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice della navigazione;
b) dichiararne la decadenza nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.
Art. 7
Vigilanza
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963 , le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione, le Province o i Comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.
3. La Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione.
4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 .
Art. 7 bis.
(aggiunto articolo da art. 30 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)
Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.
Art. 8
Ricorso gerarchico
1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.
Art. 9
Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni.
2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonché al controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge è assegnato a ciascun Ente l'ottanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative ed i relativi interessi.
4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.
Art. 10
(comma 4 bis prima aggiunto da art. 36 L.R. 24 marzo 2004 n. 6, poi sostituito da art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 8)
Norme transitorie
1. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui agli artt. 7 e 9, è disciplinato dalle direttive regionali di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alla L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, in attuazione del vigente piano regolatore generale e delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 2, approvano il piano di cui al comma 2 dell'art. 3 con le modalità di cui al previgente art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.
3. Il conferimento delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7, acquista efficacia a seguito dell'approvazione delle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2 e previo adeguamento alle stesse, da parte dei Comuni, dei Piani dell'arenile aventi il contenuto previsto dal comma 2 dell'art. 3, con il trasferimento dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione poste in istruttoria. A tal fine la Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dall'approvazione delle direttive, una deliberazione contenente le modalità del suddetto trasferimento. In esecuzione di detta deliberazione il Presidente della Giunta regionale adotta appositi atti di attuazione del trasferimento e di attribuzione delle funzioni.
4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla Regione.
4 bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2) ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.
5. Fino all'adozione delle direttive vincolanti l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3, alle concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative si applicano le seguenti disposizioni:
a) non possono essere rilasciate nuove concessioni relative ad aree non ancora assoggettate a regime concessorio con finalità turistico-ricreative;
b) non si considerano nuove concessioni tutte le forme di subingresso nel godimento della concessione;
c) non si considerano nuove concessioni gli ampliamenti o le diminuzioni derivanti da ripascimento o erosione sul lato fronte mare delle concessioni assentite. In tal caso le modifiche dell'area in concessione sono segnalate all'autorità competente che provvede al rilascio dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
d) possono essere rilasciate nuove concessioni riguardanti:
1) la realizzazione di interventi conformi agli strumenti urbanistici e al Piano dell'arenile vigente;
2) richieste presentate da soggetti già titolari di aree che sono venute meno a seguito di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e riguardanti l'assegnazione di nuove aree ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
e) ai fini della salvaguardia delle aree, sulle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, non possono essere rilasciate concessioni che riducano il fronte a mare di dette aree al di sotto del 20 per cento dell'estensione del litorale comunale destinato a stabilimenti balneari. Qualora detta percentuale sia già stata superata non possono comunque essere rilasciate concessioni. È comunque fatta salva la possibilità di concessione di cui al punto 2 della lettera d).
6. Fino all'attuazione dell'art. 5 comma 3, le funzioni del comitato consultivo sono esercitate da un Comitato presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura o da un suo delegato, e composto: dai rappresentanti regionali delle associazioni dei pescatori e degli armatori, dai rappresentanti delle associazioni del commercio ittico più rappresentative a livello regionale, da un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) dell'Emilia-Romagna, dai responsabili dei Centri di Ricerca marina di Cesenatico, dell'Università di Ferrara e dell'Università di Bologna, dai componenti il Comitato tecnico di cui all'art. 5 della L.R. 3/79, dai comandanti della Direzione Marittima di Ravenna e delle Capitanerie di porto di Ravenna e Rimini e dai Responsabili dei Servizi veterinario, porti e commercio della Regione Emilia-Romagna, dagli Assessori competenti in materia di pesca marittima ed acquacoltura delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dagli Assessori con delega in materia di pesca marittima e maricoltura dei Comuni costieri di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.
Art. 11
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.