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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2017
2. Testo Coordinato29/12/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Coordinato18/02/2005
6. Testo Coordinato18/02/2005
7. Testo Coordinato25/03/2004
8. Testo Originale03/06/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 4
Direttive
1. Le direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'art. 2 sono finalizzate a:
a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini;
b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive;
d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari;
e) garantire la continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico-boscoso, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime;
f) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
g) regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;
h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.
2. Sentiti i Comuni interessati, la Regione individua, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, previo accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica.
3. Le direttive vincolanti di cui al comma 3 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonché l'armonizzazione delle azioni, dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale.
4. Le direttive vincolanti di cui al comma 4 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1, quelle di favorire lo sviluppo delle attività volte a conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale.
5. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi.

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