Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/12/2017 | ||
2. | 29/12/2015 | ||
3. | 27/06/2014 | ||
4. | 27/06/2014 | ||
5. | 18/02/2005 | ||
6. | 18/02/2005 | ||
7. | 25/03/2004 | ||
8. | 03/06/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 9 ter
(aggiunto articolo da art. 9 L.R. 29 dicembre 2015 n. 25)
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:
a) le attività svolte;
b) le concessioni adottate;
c) le attività di consultazione e confronto;
d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.
2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.