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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

(Legge di pura modifica alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 29 gennaio 2003

Art. 12
1.
Al comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole
"è predisposto"
è aggiunto il seguente periodo:
"nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3"
2.
Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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