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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

(Legge di pura modifica alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 29 gennaio 2003

Art. 18
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 sono soppresse le parole
"di riferimento".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza.".
3.
Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti più del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'Autorità di cui all'articolo 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima è sottoposta al parere dell'Autorità.".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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