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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

(Legge di pura modifica alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 29 gennaio 2003

Art. 21
1.
Al comma 3 dell'articolo 20 il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta".
2.
Al comma 5 dell'articolo 20 prima del punto è aggiunto il periodo
"e di loro associazioni, su base regionale".
3.
Il comma 6 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi sulla base della programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale competente in materia di ambiente.".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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