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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

(Legge di pura modifica alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 29 gennaio 2003

Art. 22
1.
Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di cooperazione prescelta;"
alla lettera e) la parola
"indici"
è sostituita con
"indicatori"
; alla lettera f) del medesimo comma dopo le parole
"di valutazione"
sono aggiunte le seguenti:
"anche socio economici"
; e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f bis) definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti;".
2.
Al comma 4 dell'articolo 21 sono soppresse le parole
"coordina la propria attività e".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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