Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

(Legge di pura modifica alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 29 gennaio 2003

Art. 3
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 le parole sono sostituite con le seguenti: alla lettera b) del medesimo comma e articolo le parole sono sostituite con le seguenti:
2.
Al comma 3 dell'articolo 3 le parole sono sostituite con le seguenti:
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonchè degli altri servizi eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 5.".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

Espandi Indice