LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
(Legge di pura modifica alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 29 gennaio 2003
INDICE
Capo I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Capo II - DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE, TRANSITORIE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 (DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO)Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
).".

; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprietà concessi in uso al gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia.".
(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).
, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.". 
assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti più del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'Autorità di cui all'articolo 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima è sottoposta al parere dell'Autorità.".
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
), nonchè agli indirizzi emanati dall'Autorità.".La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

