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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale29/01/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

(Legge di pura modifica alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 1
abrogato.
Art. 2
abrogato.
Art. 3
abrogato.
Art. 4
abrogato.
Art. 5
abrogato.
Art. 6
abrogato.
Art. 7
Inserimento del capo II bis nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 8
Inserimento del capo II ter nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 9
abrogato.
Art. 10
abrogato.
Art. 11
abrogato.
Art. 12
abrogato.
Art. 13
abrogato.
Art. 14
abrogato.
Art. 15
Modifiche all'articolo15 della legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 16
abrogato.
Art. 17
abrogato.
Art. 18
abrogato.
Art. 19
Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 20
abrogato.
Art. 21
abrogato.
Art. 22
abrogato.
Art. 23
abrogato.
Art. 24
abrogato.
Art. 25
abrogato.
Art. 26
Modifiche alla rubrica del capo VI ed inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 27
Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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