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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale29/01/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

(Legge di pura modifica alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 1
abrogato.
Art. 2
abrogato.
Art. 3
abrogato.
Art. 4
abrogato.
Art. 5
abrogato.
Art. 6
abrogato.
Art. 7
Inserimento del capo II bis nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 8
Inserimento del capo II ter nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 9
abrogato.
Art. 10
abrogato.
Art. 11
abrogato.
Art. 12
abrogato.
Art. 13
abrogato.
Art. 14
abrogato.
Art. 15
Modifiche all'articolo15 della legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 16
abrogato.
Art. 17
abrogato.
Art. 18
abrogato.
Art. 19
Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 20
abrogato.
Art. 21
abrogato.
Art. 22
abrogato.
Art. 23
abrogato.
Art. 24
abrogato.
Art. 25
abrogato.
Art. 26
Modifiche alla rubrica del capo VI ed inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Art. 27
Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale n. 25 del 1999
abrogato.
Capo II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE, TRANSITORIE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 (DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO)
Art. 28
Pianificazione in campo ambientale
1. Le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli Enti competenti.
Art. 29
Norma transitoria
1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia di ambito abbia già individuato le gestioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), alla medesima è assegnato il termine di sei mesi per individuare le gestioni che effettuano trattamenti preliminari finalizzati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani per la loro eventuale salvaguardia.
2. Il termine di cui al comma 1 non produce effetti ai sensi dell'articolo 16, comma 2 quater della legge regionale n. 25 del 1999.
3. Le situazioni di incompatibilità previste all'articolo 3, comma 3 bis della legge regionale n. 25 del 1999, sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono cessare entro tre mesi decorsi i quali il soggetto che versa nella situazioni di incompatibilità decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.
4. La Regione provvede a rideterminare la durata degli affidamenti relativi ai periodi di transizione previsti dalla legge regionale n. 25 del 1999 nel caso in cui la Commissione europea si esprima in ordine alla loro durata, conformandosi ai periodi dalla medesima indicati.
Art. 30
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988, dopo la parola
"consorzi"
sono aggiunte le seguenti parole:
"nonchè le società a maggioranza di capitale pubblico".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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