Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 38
Accreditamento
1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio- sanitari pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato e facilitare rapporti tra i servizi, le strutture ed i cittadini, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo anche relativamente a ciascuna struttura o servizio nell'ambito del fabbisogno indicato dalla programmazione regionale.
2. L'accreditamento è condizione per:
a) l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40;
b) la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all'articolo 43, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi quelli indicati all'articolo 44;
c) la richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture ai sensi dell'articolo 35;
d) la partecipazione a procedure ristrette e negoziate per l'affidamento dei servizi.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, stabilisce con proprio atto i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento, volti a garantire la trasparenza dei soggetti gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate, nonchè le modalità per l'istituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati.
4. Le funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni capi distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito organismo tecnico " terzo " di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 3 La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti degli organismi tecnici.
5. Le Province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla gestione delle procedure di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Espandi Indice