LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 62
Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34
1.
Il titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997
, nonchè di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale) è così modificato:

"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 
.
2.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1998 è così modificato:
"1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.P.R. 14 gennaio 1997
è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. " .

3.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 1998 è così sostituito:
"3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
, ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. " .
