LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Titolo III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 15
Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonchè delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 1, assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo settore, dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25, alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul territorio.
3. I Comuni, attraverso il Piano di zona, esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in coerenza con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed in raccordo con la programmazione sanitaria.
4. Per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.
5. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria competente;
b) assistenza sociale, già di competenza delle Province, secondo quanto previsto dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1993, n. 67 );
c) autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi socio- assistenziali e socio-sanitari, secondo quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37;
d) accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari secondo quanto previsto all'articolo 38;
e) concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dagli indirizzi di cui all'articolo 19, comma 3;
f) emergenza sociale di cui all'articolo 5, comma 5.
6. I Comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni previste all'articolo 2, comma 3 della legge n. 328 del 2000 , sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
7. I Comuni possono prevedere, ai sensi dell'articolo 9, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura.
8. I Comuni concedono contributi per sostenere la mobilità delle persone anziane, disabili o in condizioni di inabilità.
9. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti loro conferiti nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 328 del 2000 , ed in particolare favoriscono l'accesso dei cittadini ai servizi ed agli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli sociali.
10. I Comuni concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 27.
Art. 16
Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).
Art. 17
Deleghe alle Aziende unità sanitarie locali
1. Nell'ambito del Piano di zona di cui all'articolo 29, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, in ambito di norma distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 . L'Azienda unità sanitaria locale assume la gestione di attività o servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale.
2. Per la gestione delle attività e dei servizi socio- assistenziali delegati, l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti in particolare:
a) la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonchè le modalità per il loro trasferimento all'Azienda unità sanitaria locale;
d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed all'andamento della spesa.
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti locali come previsto dal Testo unico emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000 , al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.
Art. 18
Province
1. Le Province partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.
2. Spettano inoltre alle Province:
a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale, nonchè, su richiesta degli Enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali;
b) le funzioni di cui all'articolo 190, commi 3 e 4 della legge regionale n. 3 del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, nonchè delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.
3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.
Art. 19
Regione
1. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, con il concorso degli Enti locali e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, definisce politiche integrate tra i diversi settori della vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali, sanitarie, educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative. A tal fine gli atti di programmazione regionale di settore dovranno contenere una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa nei confronti dei soggetti socialmente più deboli.
2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo in materia di servizi sociali, nonchè le altre funzioni previste dalla legge n. 328 del 2000 , ed in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali;
b) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, nonchè le modalità ed i criteri per l'esercizio della vigilanza di cui agli articoli 35, 36 e 37;
c) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei soggetti gestori delle strutture e dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna di cui all'articolo 38;
d) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 49;
e) ripartisce, con le modalità di cui agli articoli 47 e seguenti, il Fondo sociale regionale;
f) esercita le funzioni in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, secondo la disciplina prevista agli articoli 22 e seguenti;
g) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'articolo 40;
h) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il sistema informativo dei servizi sociali;
i) verifica la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
j) promuove iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione europea;
k) promuove lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e per la valutazione dei risultati delle azioni previste, anche mediante l'utilizzo dei dati del sistema informativo;
l) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al presente comma, ed in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e per l'avvio e l'attuazione della riforma di cui alla presente legge.
3. La Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni di invalidità civile e di concessione dei trattamenti economici.
4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), d),e) , con le modalità previste all'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999, nonchè il potere sostitutivo nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'articolo 22, comma 1.
Art. 20
Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto- organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti di cui sopra.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all'articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000 , partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore.
Art. 21
Altri soggetti privati
1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, socio-sanitario e socio-educativo, provvedono alla gestione ed all'offerta dei servizi nei modi previsti dalla presente legge.