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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 53
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia- Romagna) è così sostituito:
"4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D o F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero essere ricondotta alle attrezzature e spazi collettivi di cui all'articolo A-24, comma 2, lettera b) dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi, ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 (Tutela e uso del territorio) e successive modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti. " .
Art. 54
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) è sostituita dalla seguente:
"d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale; " .
Art. 55
1.
La rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente:
" Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani " .
2.
Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
" Gli interventi di cui al comma 1 "
sono sostituite dalle seguenti:
" Gli interventi socio- assistenziali " .
3.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
" e delle relative Unità di valutazione geriatrica. "
sono sostituite dalle seguenti:
" e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale. " .
4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali; "
5.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituito:
"2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività. " .
6.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituita:
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino; " .
7.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali. " .
Art. 56
1.
Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno) è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo. " .
Art. 57
1.
L'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove l'integrazione delle attività socio- assistenziali di competenza dei Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unità sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio- assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno. Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'articolo 51 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere). " .
2.
La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
" Conferenza territoriale sociale e sanitaria " .
3.
L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è così sostituito:
"1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria composta: " .
4.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali: ".
5.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"e) promuove e coordina la stipula degli accordi inmateria di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani dizona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionaledegli interventi e dei servizi sociali, assicurandol'integrazione e la coerenza con i Piani per la saluteprevisti dal Piano sanitario regionale; '' .
6.
Al comma 3 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione
" Conferenze sanitarie territoriali "
è sostituita da
" Conferenze territoriali sociali e sanitarie " .
Art. 58
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), le parole
" le intese di programma "
sono sostituite da
" gli accordi " .
Art. 59
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è così sostituita:
"b) propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 4; ".
2.
L'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 1996 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1. " .
3.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 1996 è così sostituito:
"2. La Regione concorre alla realizzazione:
a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);
b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2001. ".
Art. 60
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è così sostituito:
"1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili. " .
Art. 61
1.
All'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è aggiunto il seguente comma 5 bis:
"5 bis. Costituisce titolo di priorità per la concessione dei contributi regionali, la previsione, nel programma di riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di riqualificazione. " .
Art. 62
1.
Il titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonchè di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale) è così modificato:
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno
.
2.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1998 è così modificato:
"1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. " .
3.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 1998 è così sostituito:
"3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 Sito esterno, ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. " .
Art. 63
1.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) è sostituito dal seguente:
"3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo, dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 della legge 285 del 1997 Sito esterno, favorendo la cooperazione con gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici ed il Terzo settore. " .
2.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:
"2. La Regione realizza inoltre le seguenti azioni:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attività di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;
h) promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonchè sugli interventi previsti dalla presente legge;
m) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti che si caratterizzano per la loro particolare innovatività e trasversalità. " .
3.
L'articolo 4 della legge regionale n. 40 del 1999 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Progetti " Città amiche dei bambini e delle bambine "
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, gli Enti locali si dotano di progetti di intervento "Città amiche delle bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ed in particolare degli interventi indicati all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli Enti locali sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale. " .
4.
L'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:
"Art. 5
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste dall'articolo 2.
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in sintonia con quanto previsto in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 Sito esterno e relaziona annualmente alla competente commissione consiliare. " .
Art. 64
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
la legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EE.CC.AA. ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno);
b)
la legge regionale 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonchè ai loro familiari a carico);
c)
la legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza);
d)
la legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale);
e)
la legge regionale 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno in materia di assistenza sociale) ;
b)
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4 dell'articolo 18 e l'articolo 19 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
c)
l'articolo 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli);
d) è abrogato l'articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione);
e)
l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti);
f)
l'articolo 22 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche;
g)
gli articoli 45 e 47 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h)
il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15, il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonchè di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale);
Art. 65
Decorrenza delle abrogazioni
1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso.
2. L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa legge regionale hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Art. 66
Norme transitorie
1. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 35, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione della legge regionale n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio- assistenziali e sociosanitarie.
2. I Comuni e le Province, fino all'approvazione della disciplina in materia di trasformazione delle Istituzioni prevista al Titolo IV, esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse, rispettivamente, comunale o provinciale.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Ai procedimenti per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla legge regionale n. 2 del 1985 si applicano le disposizioni in materia di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 48, comma 6.
4. La disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva prevista all'articolo 38, comma 3, con le modalità dalla stessa indicate.
5. Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
Art. 67
Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali già di competenza provinciale
1. Le Province trasmettono alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 Sito esterno per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 18 marzo 1993, n. 67 Sito esterno recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
2. La Giunta regionale, sulla base di tali ricognizioni, disciplina con successivo atto le modalità di trasferimento agli Enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei seguenti criteri:
a) ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della popolazione residente da zero a diciotto anni;
b) trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le stesse sono ubicate;
c) riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i Comuni cui sono trasferite risorse patrimoniali;
d) trasferimento delle risorse umane in alternativa al trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) sono trasferite agli Enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.
4. Fino alla approvazione dell'atto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 191, comma 3 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 68
Pareri obbligatori
1. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte del Consiglio regionale, la Giunta, in sede di proposta, è tenuta ad assumere il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte della Giunta regionale, questa provvede, assunto il parere della Conferenza Regione- Autonomie locali e sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 69
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le Unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

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