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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Capo III
Disposizioni specifiche per la realizzazione di particolari interventi
Art. 12

(sostituito comma 5 da art. 6 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Assegni di cura
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici di carattere economico finalizzati a favorire le opportunità di vita indipendente delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo il necessario lavoro di cura. La Regione e gli Enti locali riconoscono altresì benefici di carattere economico per sostenere l'affidamento familiare di minori previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 Sito esterno (Diritto del minore ad una famiglia).
2. I benefici economici indicati al comma 1, denominati assegni di cura, sono previsti a favore di:
a) persone in condizione di non autosufficienza, in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio- sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3;
b) famiglie che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato, per consentire la permanenza al domicilio di persone non autosufficienti;
c) famiglie e persone singole che accolgono minori in affidamento familiare, secondo quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983 Sito esterno.
3. Possono ottenere l'assegno di cura di cui al comma 2, lettera b) le famiglie presso cui vive la persona in condizione di non autosufficienza. Possono altresì ottenere l'assegno di cura i congiunti non conviventi o altre persone non legate da vincoli di parentela, purché abbiano relazioni significative con la persona da assistere e che assicurino un effettivo ed adeguato aiuto.
4. Le prestazioni garantite ai sensi del comma 2 integrano i servizi e le prestazioni compresi nei livelli essenziali sociali e socio-sanitari, previsti nel programma assistenziale individualizzato, garantiti dai Comuni e dalle Aziende unità sanitarie locali.
5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale.
Art. 13
Interventi di sostegno economico
1. Nell'ambito degli interventi e dei servizi del sistema locale, la Regione, con proprio atto, incentiva programmi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. Il Consiglio regionale stabilisce con proprie direttive i criteri per la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, le condizioni per l'accesso, nonché le procedure di erogazione.
2. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari, in alternativa ad interventi di sostegno economico ed in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica. L'onere degli interessi è a carico del Comune. Il Fondo regionale per le politiche sociali riserva una quota per il concorso alle spese per la promozione di tali modalità di prestito.
Art. 14
Interventi per favorire il lavoro delle persone disabili
1. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro ed il trasferimento, previsti all'articolo 21 ed all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di promuovere e realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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