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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 29

(modificato comma 1, sostituita lett. g) comma 1, sostituito comma 3 e abrogato comma 4 da art. 13 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Piani di zona
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19 del 1994, predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Il Piano di zona:
a) definisce, ... il sistema locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
b) definisce le modalità organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui all'articolo 7;
c) individua le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia;
d) indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario regionale, nonché la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell'accordo;
e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
g) individua i fabbisogni di formazione degli operatori ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;
h) indica, in ordine di priorità, gli interventi di costruzione e ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al fondo sociale regionale per le spese d'investimento.
2. Il Piano di zona è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 328 del 2000, dai competenti organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3 quater, comma 2, del D.lgs. n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.
4. abrogato.
5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalità indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro indicati all'articolo 20, nonché le Aziende di cui all'articolo 25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalità stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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