LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
), le prestazioni socio- sanitarie si distinguono in:
(abrogato da art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e non più applicabile a far data dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna)
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

