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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Capo II
Disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria
Art. 10
Integrazione socio-sanitaria
1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), le prestazioni socio- sanitarie si distinguono in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.
3. Il Consiglio regionale individua, con proprie direttive, le prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi definiti all'articolo 6, determinando altresì i criteri di finanziamento delle stesse e degli assegni di cura di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b).
4. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive di cui al comma 3.
Art. 11

(abrogato da art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e non più applicabile a far data dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna)

Conferenza territoriale sociale e sanitaria
abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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