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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Art. 23

(modificato comma 3 da art. 39 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)

Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei seguenti elementi:
a) il territorio servito dall'Azienda;
b) la tipologia dei servizi;
c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;
d) il numero e la tipologia degli utenti;
e) il volume di bilancio;
f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.
3. Le Istituzioni, entro quindici mesi dalla pubblicazione dell'atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.
4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definito al comma 3.
5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:
a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio- sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;
b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regione in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.
6. L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:
a) possiede i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990;
b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;
c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.
7. L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:
a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in Associazione o Fondazione;
b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.
8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 Sito esterno (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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