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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Art. 62

(abrogati commi 2 e 3 da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

1.
Il titolo della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale) è così modificato:
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno "
2. abrogato.
3. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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