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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Art. 66

(già modificato comma 3 da art. 42 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi abrogati commi 2 e 4 e modificato comma 5 da art. 22 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Norme transitorie
1. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 35, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione della L.R. n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio- assistenziali e sociosanitarie.
2. abrogato.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Agli interventi oggetto di contributi per spese di investimento di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 7 bis.
4. abrogato.
5. Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 328 del 2000 Sito esterno. In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i Comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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