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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Art. 17
Deleghe alle Aziende unità sanitarie locali
1. Nell'ambito del Piano di zona di cui all'articolo 29, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, in ambito di norma distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 Sito esterno. L'Azienda unità sanitaria locale assume la gestione di attività o servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale.
2. Per la gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali delegati, l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti in particolare:
a) la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all'Azienda unità sanitaria locale;
d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed all'andamento della spesa.
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti locali come previsto dal Testo unico emanato con D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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